La Polizia Locale, in considerazione dei propri compiti istituzionali, nonché delle sue attribuzioni di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, è investita della qualità di Pubblico Ufficiale come previsto dall’articolo 357 del Codice Penale, è chiamata ad assolvere anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza; l’articolo 3 della Legge-quadro n. 65/86 afferma infatti che "gli appartenenti ai Corpi di P.M. esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla legge e collaborano nell’ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco", quando venisse fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità. I compiti di Pubblica Sicurezza sono: il mantenimento dell’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la tutela della proprietà, l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti Generali e Speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle Ordinanze delle varie Autorità e il soccorso in caso di calamità. La Polizia Locale espleta i servizi di Polizia Stradale a norma degli articoli. 11 e 12 del D.L. n. 285/92 (Codice della Strada), e cioè: prevenzione ed accertamento delle violazioni al Codice della Strada, rilevazioni tecniche degli incidenti stradali, scorte ed operazioni di soccorso; svolge attività di Polizia locale in quanto organo di un Ente territoriale, per tutelare gli interessi specifici alla collettività in materia di attività commerciale, annonaria, veterinaria, urbanistico-edilizia, sanitaria, rurale, mortuaria e tributaria.