I cittadini stranieri iscritti nel Registro della Popolazione Residente che, a seguito di variazioni stabilite dalle Leggi del paese di cui sono cittadini, cambiano i dati relativi alle generalità e allo stato civile possono chiedere la rettifica di tali dati nei registri anagrafici facendo apposita richiesta. Le rettifiche possono riguardare i dati di nascita (cognome, prenome, luogo e data di nascita, dati genitori), i dati di stato civile (matrimonio, divorzio), il cognome per le donne coniugate/divorziate.
N.B. Il Nome dello Straniero è regolato unicamente dalla propria Legge Nazionale. Ciò significa che solo il Consolato straniero può certificare che il vecchio e il nuovo nome o luogo di nascita indicano la stessa persona. Il Cittadino straniero può autocertificare (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) in merito alle proprie generalità, richiedendo eventualmente l'autentica della firma su tale dichiarazione ex art.18 D.P.R.445/2000.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.14 D.P.R.223/89; art.2 D.P.R.394/99; Circ. Min. Int. 23/07/2007 (Iscrizione anagrafica di stranieri: obbligo di adeguamento PS / Passaporto); D.M. 18/12/2000 (Obbligo di comunicazione alla Questura della variazione dati anagrafici).