Le nuove regole per i cittadini comunitari ed i loro familiari
COSA E'
Il diritto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano da parte dei cittadini dell'U.E. e dei loro familiari è attualmente regolato dal D.Lgs.30/07, il quale attua la direttiva europea 2004/38/CE, ed è entrato in vigore l'11 aprile 2011. Tale decreto abroga tutte le disposizioni precedenti e disciplina il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari residenti sul territorio italiano e dei loro familiari, anche se cittadini non comunitari. Ogni cittadino comunitario che risiede sul territorio nazionale gode dello stesso trattamento previsto per i cittadini italiani e tale beneficio si estende anche ai familiari non comunitari, che siano titolari del diritto di soggiorno.
COSA SI DEVE FARE
Il cittadino comunitario ed i familiari comunitari, al fine del loro ingresso nel territorio nazionale, devono essere in possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. I familiari non comunitari devono invece, oltre ad avere un passaporto in corso di validità, possedere un visto di ingresso nei casi in cui questo sia richiesto, che deve essere rilasciato dall'autorità consolare italiana preposta, a titolo gratuito e con priorità. Nel caso in cui il cittadino comunitario o i suoi familiari siano sprovvisti dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, lo Stato Italiano non può disporre il respingimento se entro 24 ore gli interessati fanno pervenire i documenti mancanti o idonea documentazione comprovante la titolarità del diritto di libera circolazione (vds.allegato informativo).
Formalità amministrative da espletare al Comune
Al cittadino comunitario che soggiorni in Italia per un periodo superiore ai tre mesi si applicano le norme sul regolamento anagrafico della popolazione residente, a parità dei cittadini italiani. Pertanto, il cittadino comunitario è tenuto a richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora, presentando la documentazione attestante:
- l'attività lavorativa subordinata o autonoma (nel caso di comunitario lavoratore);
- l'iscrizione presso una scuola pubblica o privata paritaria (nel caso di comunitario studente);
- risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari (es. buste paghe, estratti conti bancari, rendite);
- la copertura sanitaria della durata di almeno 1 anno;
N.B. Anche i familiari dei cittadini dell'U.E. che decidano di soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi devono richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di dimora presentando:
- passaporto o documento di identità validi, nonché il visto di ingresso quando richiesto nel caso di familiari extracomunitari;
- la documentazione attestante la parentela e la situazione di familiare a carico (riguardo a quest'ultima situazione è ammessa la dichiarazione sostitutiva);
- l'attestazione della richiesta d'iscrizione anagrafica presentata dal cittadino comunitario può essere omessa, poiché presente già agli atti del Comune stesso.
Iscrizione anagrafica familiari non comunitari
I familiari non comunitari, prima di richiedere l'iscrizione anagrafica devono presentare richiesta di rilascio della carta di soggiorno in Questura e solo dopo aver ottenuto tale titolo di soggiorno possono procedere all'iscrizione presso il Comune. E' comunque possibile presentare la richiesta al Comune prima dell'ottenimento della carta di soggiorno ma, in tal caso, la procedura di iscrizione verrà ultimata solo a seguito del rilascio del titolo di soggiorno da parte della Questura.
DOVE ANDARE
Comune di Oleggio - Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe (0321/969830 – protocollo@comune.oleggio.no.it - municipio@pec.comune.oleggio.no.it)
QUANDO
N.B.: nelle giornate di Sabato e Lunedì pomeriggio l'Ufficio è aperto con funzionalità ridotte (solo rilascio e/o rinnovo di carte d'identità, certificazioni, dichiarazioni di nascita e di morte; rilascio informazioni e modulistica).
COME AVVIENE
Vds. Allegato informativo
IN QUANTO TEMPO
Vds. Allegato informativo
QUANTO COSTA
Vds. Allegato informativo
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs.30/07.