Il Comune di OLEGGIO intende promuovere la costituzione di una Comunità Energetica da Energia Rinnovabile (C.E.R.) sul territorio comunale.
Cosa sono le C.E.R.?
Le comunità energetiche sono delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la produzione locale mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili.
La Direttiva 2018/2001/Ue, volta a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è stata introdotta la definizione di comunità energetica rinnovabile (CER) come entità giuridica prevede:
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una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità dell’impianto di produzione,
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l’aggregazione di persone fisiche, associazioni, Enti Pubblici e PMI in qualsiasi forma.
È possibile esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci si attende che le Comunità Energetiche Rinnovabili possano contribuire a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica, tutelando così anche i consumatori più vulnerabili.
Chi può aderire?
Possono aderire famiglie (in condomini o in singole unità abitative), imprese, associazioni, enti pubblici ed ecclesiastici e che potranno configurarsi come produttori nel caso decidessero realizzare impianti di produzione o come consumatori semplicemente concedendo che l'energia da loro normalmente acquistata in bolletta venga conteggiata ai fini della rendicontazione della C.E.R.
Nel caso dei consumatori non è necessario essere proprietari dell’immobile in quanto è sufficiente essere intestatari di una fornitura di energia elettrica.
Quali sono le regole?
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per ottenere l’incentivo gli impianti rinnovabili devono avere potenza unitaria non superiore a 1.000 kW e devono essere di nuova installazione o entrati in esercizio successivamente al 16 dicembre 2021;
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i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta in modo virtuale utilizzando la rete di distribuzione esistente;
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non è necessario effettuare interventi sugli impianti elettrici esistenti
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non è richiesto il cambio del fornitore di energia elettrica
Normativa di riferimento:
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Direttiva 2018/2001/Ue
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Legge 28 febbraio 2020, n. 8 – art. 42 bis Decreto Milleproroghe
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TIAD ARERA 727-22
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S.E.- Regole Tecniche per accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione energia elettrica condivisa